Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le Regie scuole Italiane all'estero sono laiche.

[2]Negli Istituti governativi sono ammessi alunni di ogni nazionalita' e religione. Qualora i padri di famiglia lo richiedano, puo' essere impartito l'insegnamento religioso come corso facoltativo gratuito o a pagamento in ore estranee all'orario scolastico.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art7 · fonte del testo