Art. 1 — Indennità di impiego operativo
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Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 2, 3, 4, 5 primo, secondo e terzo comma e 6, spetta l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali ed i sottufficiali e nella misura di L. 15.000 per i graduati ed i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Ai generali di corpo d'armata e di divisione, e gradi corrispondenti, l'indennita' di cui al comma precedente, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa tabella I, e' corrisposta in misura ridotta del 50 per cento, ferme restando le maggiorazioni indicate alla nota b) della tabella stessa. Tale riduzione non si applica ai fini della determinazione delle indennita' di cui ai successivi articoli del titolo I della presente legge.
Testo in vigore dal 10 maggio 1976 al 12 aprile 1983
