Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate
Art. 12 — Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo
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Articolo abrogato dalla 23 marzo 1983, n.78.
Abrogato dal 12 aprile 1983
