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Al personale non avente diritto ad indennita' fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compia nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, una indennita' pari al due per cento della misura della indennita' mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I della annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. L'indennita' di cui al comma precedente non puo' superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.

Testo in vigore dal 10 maggio 1976 al 12 aprile 1983

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;187~art14 · fonte su Normattiva