Art. 17 — Effetti pensionistici
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Le disposizioni dell'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernenti il personale del ruolo naviganti dell'Aeronautica, sono estese al personale di cui al secondo comma del precedente articolo 4. Le disposizioni dell'articolo 60 del predetto testo unico, relative al computo dell'indennita' di aeronavigazione per i paracadutisti, sono estese al personale dell'Aeronautica di cui al quarto e quinto comma del predetto articolo 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai precedenti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennita', e' computato con l'aumento di un quinto. Per lo stesso personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresi' considerati validi ai fini dell'attribuzione del predetto beneficio anche i periodi gia' computati per l'attribuzione dell'indennita' e dei relativi aumenti triennali di cui all'articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e alla tabella VIII annessa alla legge predetta. L'aumento non e' cumulabile con quello previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Testo in vigore dal 10 maggio 1976 al 2 luglio 1997
