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Entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per la difesa trasmettera' al Parlamento le tabelle relative alla effettiva retribuzione delle indennita' previste nel titolo I della presente legge, inviando anche i relativi sviluppi di anzianita'. Entro il suddetto termine, per la prima volta, e poi successivamente ogni anno, il Ministro per la difesa trasmettera' al Parlamento il decreto previsto all'articolo 18, con il quale saranno stati determinati i contingenti massimi del personale destinatario delle norme contenute nel titolo I della presente legge.
Testo in vigore dal 10 maggio 1976 al 9 ottobre 2010
