Art. 24 — Concessione di biglietti ferroviari gratuiti
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Per i graduati e militari di truppa di leva che si recano in licenza breve e' posto a carico dell'amministrazione il pagamento del prezzo di trasporto dalla sede di servizio al luogo di residenza e viceversa, per una sola volta nel corso della ferma, se dell'Esercito e dell'Aeronautica, per una volta nel primo anno di ferma e una seconda volta nel periodo successivo, se della Marina.
Testo in vigore dal 10 maggio 1976 al 9 ottobre 2010
