di prezzo per i ragazzi par. 1. I ragazzi di eta' fino a cinque anni compiuti sono trasportati gratuitamente senza biglietto, se per essi non e' richiesta l'occupazione di un apposito posto. par. 2. I ragazzi di eta' da cinque fino a dieci anni compiuti e i ragazzi di eta' inferiore, per i quali sia richiesta l'occupazione di un apposito posto, sono trasportati a prezzi ridotti. Tali prezzi non possono eccedere la meta' del prezzo stabilito per i biglietti degli adulti, salvo i supplementi riscossi per l'uso di determinati treni o vetture, senza pregiudizio dell'arrotondamento effettuato secondo le prescrizioni applicabili dalla ferrovia che emette il biglietto. Questa riduzione non e' obbligatoria se i biglietti offrono gia' una riduzione rispetto al prezzo normale del biglietto di corsa semplice. par. 3. Le tariffe internazionali possono tuttavia prevedere limiti di eta' differenti da quelli indicati nei par. 1 e 2, nella misura in cui tali limiti non siano inferiori a quattro anni compiuti, per quanto concerne la gratuita' del trasporto di cui al par. 1, e a dieci anni compiuti nel caso di applicazione dei prezzi ridotti previsti dal par. 2.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art13 · fonte su Normattiva