Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate

Art. 25 — Corresponsione del soldo durante taluni tipi di licenza

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Ai graduati ed ai militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed agli allievi carabinieri e' dovuta, durante i giorni di licenza ordinaria e di quella per gravi motivi di famiglia, la paga giornaliera ordinaria. Per il personale della Marina e' corrisposta la paga spettante a terra.

Testo in vigore dal 10 maggio 1976 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;187~art25 · fonte su Normattiva