Art. 5 — Indennità di volo
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Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica, dello Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa tabella III. Ai graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennita' mensile di volo nella misura di L. 60.000 e di L. 30.000, cumulabili con l'indennita' per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica, dello Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuita', effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III. Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalita' di corresponsione l'indennita' mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.
Testo in vigore dal 10 maggio 1976 al 12 aprile 1983
