Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate

Art. 7 — Indennità di marcia e di aeromanovra

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Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dalla ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 12 chilometri e per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennita' di marcia, per il predetto personale dell'Esercito e della Marina, o l'indennita' di aeromanovra, per quello dell'Aeronautica, nella misura mensile del 70 per cento del l'indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Agli allievi delle accademie militare, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le indennita' di cui al comma precedente sono corrisposte nella misura mensile di L. 22.500 ed ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate nella misura mensile di L. 7.500. Le misure orarie delle indennita' di cui ai commi precedenti, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un ventiquattresimo di quelle giornaliere calcolate a norma del nono comma del successivo articolo 16.

Testo in vigore dal 10 maggio 1976 al 12 aprile 1983

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;187~art7 · fonte su Normattiva