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Sono estesi al personale civile tecnico di ruolo dell'Aeronautica che, insieme a personale militare, effettua collaudi in volo e collaudi al lancio con catapulta di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni, i compensi previsti dai nn. 6 e 6-bis della tabella III allegata alle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1957 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-10-07;969~art2 · fonte del testo