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[1]Il trattamento tavola giornaliero alle mense obbligatorio di servizio presso gli aeroporti e' stabilito nelle seguenti misure per ciascun partecipante effettivamente presente:

[2]mense ufficiali................................... L. 150 mense sottufficiali..................................... " 60

[3]Lo stesso trattamento compete alle mense ufficiali e sottufficiali obbligatorie di servizio dell'Esercito e del Corpo della guardia di finanza previste dall'art. 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, nonche' alle mense sottufficiali costituite a bordo delle unita' del naviglio della Guardia di finanza, previste dalla lettera b) del predetto art. 3. E' fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento dovuto alle mense.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1957 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-10-07;969~art3 · fonte del testo