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L'onere annuo presunto di lire 505.416.680, derivante dalla presente legge, gravera' per lire 500.104.800 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 5.311.880 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Alla copertura dell'onere di lire 500.104.800 sara' provveduto nell'esercizio finanziario 1956-1957, a carico dei capitoli 165 (78.600.000), 173 (36.000.000), 181 (380.590.000), 240 (514.800) e 256 (4.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Nell'esercizio finanziario 1957-58 sara' provveduto a carico dei capitoli corrispondenti ai capitoli 165 (78.600.000), 173 (36.000.000), 183 (380.590.000), 240 (514.800) e 256 (4.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57. Alla copertura dell'onere di lire 5.311.880 sara' provveduto, nell'esercizio 1956-57, con gli ordinari stanziamenti dei capitoli 69 (4.477.500) e 72 (834.380) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Nell'esercizio finanziario 1957-58 sara' provveduto con gli ordinari stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze corrispondenti a quelli suddetti. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1957 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-10-07;969~art7 · fonte del testo