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Per la prima formazione del ruolo naviganti speciale, negli anni 1951 e 1952, possono essere effettuati, nel limite dei posti previsti per ciascun grado di detto ruolo rispettiva mente dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge, trasferimenti nel ruolo naviganti speciale di ufficiali del ruolo naviganti normale aventi grado da sottotenente a tenente colonnello, che ne facciano domanda. Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale conservano il grado e l'anzianita' posseduti nel ruolo di provenienza.
Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 9 ottobre 2010
