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Fino alla completa copertura dei posti di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale, previsti dall'art. 12, non si fa luogo nel limite dei posti disponibili in detti gradi, all'assorbimento delle eccedenze esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti normale. Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possano essere coperti entro l'anno.

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 2 maggio 1959

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-05;989~art16 · fonte del testo