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Fino alla completa copertura dei posti di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale, previsti dall'art. 12, non si fa luogo nel limite dei posti disponibili in detti gradi, all'assorbimento delle eccedenze esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti normale. Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possano essere coperti entro l'anno. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 aprile 1959, n.154
3La L. 3 aprile 1959, n.154 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 5 luglio 1952, n. 989, cesseranno di aver vigore ad avvenuta eliminazione del soprannumero di cui al comma precedente."
Testo in vigore dal 2 maggio 1959 al 9 ottobre 2010
