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[1]L'art. 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, e' abrogato e sostituito dal seguente:

[2]Art. 5.- "I sottotenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica SOno tratti dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante".

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-05;989~art7 · fonte del testo