Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1952 al 9 ottobre 2010. 145 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il secondo e il quinto comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
tolto: Art. 8, secondo comma. - "Per gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento l'anzianita' decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole stesse". Art. 8, quinto comma. - "Gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento, i quali per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima, o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria e, ove superino tutti gli esami, saranno considerati, per la determinazione della loro anzianita' assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenuto o ripetuto le prove di esame".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-05;989~art9 · fonte del testo