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[1]Il secondo e il quinto comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

[2]Art. 8, secondo comma. - "Per gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento l'anzianita' decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole stesse". Art. 8, quinto comma. - "Gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento, i quali per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima, o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria e, ove superino tutti gli esami, saranno considerati, per la determinazione della loro anzianita' assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenuto o ripetuto le prove di esame".

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1952-07-05;989~art9 · fonte del testo