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Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1959, n. 154. L'eccedenza ancora esistente nei gradi di tenente colonnello e di maggiore del ruolo naviganti normale per effetto delle norme contenute nel suddetto articolo 2, e' riassorbita all'atto della prima applicazione della presente legge e, per la parte eventualmente restante, con le prime vacanze che per qualsiasi causa si formeranno successivamente nei gradi stessi.

Testo in vigore dal 2 novembre 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-10-27;1431~art2 · fonte del testo