Art. 14 — Privilegi
I crediti contributivi dell'Istituto, per gli equipaggi della nave, godono del privilegio generale di cui all'articolo 2753 del codice civile nel testo sostituito dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1975, n. 426, e del privilegio speciale di cui all'articolo 552, punto 3), del codice della navigazione. Il privilegio speciale, di cui al comma precedente, segue la nave presso qualunque possessore di essa e si estende all'indennizzo a carico dell'assicuratore, nei casi in cui il medesimo e' dovuto.
Testo vigente dal 2 agosto 1984
