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Miscellanea
Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi
Legge 26 luglio 1984, n. 413
- Aggiornato al
- 17 gennaio 2014
- Articoli
- 64
- Versioni storiche
- 68
- Art. 1Abbreviazione di indicazioni
- Art. 2Soppressione della Cassa
- Art. 3Casa di riposo per marittimi "G. Bettolo" di Camogli
Titolo I — I soggettiartt. 4-6
Titolo II — Le contribuzioniartt. 7-23
- Art. 7Obbligo contributivo
- Art. 8Responsabilità solidale tra armatore e proprietario
- Art. 9Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca
- Art. 10Costituzione e gestione della posizione contributiva
- Art. 11Termini per l'assolvimento dell'obbligo contributivo
- Art. 12Armatore e proprietario-armatore imbarcati
- Art. 13Retribuzione assoggettabile a contribuzione
- Art. 14Privilegi
- Art. 15Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione
- Art. 16Diniego delle spedizioni alla nave
- Art. 17Notizie relative alla nave, all'armamento e alla proprietà
- Art. 18Riscontro dei documenti di bordo
- Art. 19Piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio
- Art. 20Allievi di Istituti nautici
- Art. 21Rimborso allo Stato dei contributi versati per il Corpo equipaggi militari marittimi
- Art. 22Cessazione del riconoscimento dei servizi prestati a terra
- Art. 23Doppia valutazione della navigazione compiuta in tempo di guerra
Titolo III — La posizione assicurativaartt. 24-28
- Art. 24Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi successivi al 31 dicembre 1979
- Art. 25Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1 gennaio 1980
- Art. 26Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per gli iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa per i periodi compresi tra il 1 settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979
- Art. 27Riscatti e riconoscimenti di servizi nella Gestione speciale della soppressa Cassa
- Art. 28Trasferimento della posizione assicurativa dalla Gestione speciale alla Gestione marittimi della soppressa Cassa
Titolo IV — Le prestazioniartt. 29-37
- Art. 29Diritto alle prestazioni
- Art. 30Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare
- Art. 31Età di pensionamento per particolari categorie
- Art. 32Inabilità alla navigazione
- Art. 33Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione ordinaria per inabilità alla navigazione
- Art. 34Pensione privilegiata per inabilità alla navigazione
- Art. 35Esclusioni
- Art. 36Valutazione dei periodi figurativi e dei periodi relativi ad attività non di navigazione
- Art. 37Documentazione a corredo delle domande di prestazioni
Titolo V — Norme relative a particolari categorie di lavoratori marittimiartt. 38-56
Capo I — Personale di ruolo delle navi-traghetto dipendente dall'azienda autonoma delle ferrovie dello stato
- Art. 38Iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie
- Art. 39Età di pensionamento
- Art. 40Personale assunto in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge
- Art. 41Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio presso il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato
- Art. 42Condizioni per il pensionamento e determinazione dei servizi utili a pensione
- Art. 43Regolamento dei rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria, il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ed i marittimi di ruolo delle ferrovie dello Stato
- Art. 44Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1 gennaio 1980
- Art. 45Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o di altri enti o amministrazioni
- Art. 46Facoltà di opzione per i marittimi che rinunciano al trattamento a carico delle ferrovie dello Stato
Capo II — Lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi straniere e piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere
- Art. 47Iscrizione preventiva
- Art. 48Efficacia della contribuzione
- Art. 49Domanda di iscrizione preventiva del marittimo
- Art. 50Domanda di iscrizione preventiva da parte dell'armatore
- Art. 51Retribuzione imponibile e versamento dei contributi
- Art. 52Regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi estere
- Art. 53Valutazione di periodi di navigazione secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria
- Art. 54Valutazione dei periodi di navigazione effettuati su navi appartenenti a Stati con i quali esistono accordi o convenzioni internazionali
- Art. 55Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria
- Art. 56Norme di attuazione del presente Capo
Titolo VI — Disposizioni transitorie e finaliartt. 57-64
- Art. 57Assunzione in carico da parte dell'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni già a carico delle gestioni della soppressa Cassa
- Art. 58Riliquidazione delle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1979
- Art. 59Facoltà di opzione per i titolari di pensione marittima che abbiano svolto attività di navigazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge
- Art. 60Semplificazione delle procedure relative al concorso finanziario dello Stato al settore della pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti per gli anni dal 1976 al 1983
- Art. 61Estinzione dei conti di risparmio
- Art. 62Abrogazione delle norme incompatibili o contrarie
- Art. 63Richiamo delle norme dell'assicurazione generale obbligatoria
- Art. 64Entrata in vigore
