Art. 49 — Domanda di iscrizione preventiva del marittimo
La domanda di cui al precedente articolo 47, lettera a), convalidata dall'armatore o da chi lo rappresenta in Italia e omologata dalla competente autorita' italiana, deve contenere i dati identificativi del marittimo e della nave e deve indicare la retribuzione mensile complessivamente pattuita. Per i piloti in acque straniere la domanda deve essere omologata dalla competente autorita' marittima straniera o da quella consolare italiana. Con la domanda di cui ai precedenti commi il richiedente si obbliga al versamento dei contributi secondo le norme della presente legge.
Testo vigente dal 2 agosto 1984
