Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Art. 50 — Domanda di iscrizione preventiva da parte dell'armatore

Ai fini dell'iscrizione dei lavoratori marittimi ai sensi del precedente articolo 47, lettera b), l'armatore, o per lui il raccomandatario marittimo, e' tenuto a presentare all'atto dell'ingaggio, alla Capitaneria di porto che provvedera' ad inoltrarlo all'istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori. All'elenco anzidetto, contenente i dati indicati nel precedente articolo 49 dovra' essere allegata una dichiarazione con la quale l'armatore, o per lui il raccomandatario, si obbliga al versamento dei contributi secondo le norme della presente legge. Analogamente a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 44 della legge 4 aprile 1977, n. 135, deve essere costituita apposita-idonea garanzia bancaria a tutela del pagamento dei contributi assicurativi dovuti ai sensi della presente legge a seguito di domanda di iscrizione preventiva. Le sanzioni previste dall'articolo 13 della citata legge 4 aprile 1977, n. 135, si applicano, su segnalazione dell'Istituto, anche in caso di inadempimento dell'obbligo assicurativo.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art50 · fonte su Normattiva