capo I — PERSONALE DI RUOLO DELLE NAVI-TRAGHETTO DIPENDENTE DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
- Art. 38 — Iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie
- Art. 39 — Età di pensionamento
- Art. 40 — Personale assunto in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge
- Art. 41 — Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio presso il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato
- Art. 42 — Condizioni per il pensionamento e determinazione dei servizi utili a pensione
- Art. 43 — Regolamento dei rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria, il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ed i marittimi di ruolo delle ferrovie dello Stato
- Art. 44 — Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1 gennaio 1980
- Art. 45 — Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o di altri enti o amministrazioni
- Art. 46 — Facoltà di opzione per i marittimi che rinunciano al trattamento a carico delle ferrovie dello Stato