Il patrimonio dell'Istituto e' costituito:

  • a)dai beni mobili ed immobili di sua proprieta';
  • b)dalle quote versate dai soci benemeriti o perpetui;
  • c)dai contributi, dalle sovvenzioni e oblazioni disposte a favore dell'Istituto con obbligo di reimpiego;
  • d)dalle somme e dai beni ricevuti a titolo di lascito o donazione o comunque per una speciale destinazione. Gli atti relativi sono soggetti soltanto alla tassa minima di registro ed ipotecaria. Il capitale patrimoniale dell'Istituto deve essere investito in beni immobili o in titoli emessi o garantiti dallo Stato. Per l'uso dell'edificio, ove e' attualmente installato il "Museo coloniale", che, per effetto dell'art. 20 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e' devoluto all'Istituto italiano per l'Africa, quest'ultimo subentra al Ministero dell'Africa italiana in tutti gli obblighi e diritti risultanti dalle convenzioni stipulate tra il Ministero anzidetto e il comune di Roma in data 20 ottobre 1932 (n. 9826, rep. atti pubblici e privati) la prima in data 4 settembre 1935 (n. 16038, atti pubblici e privati) la seconda, e atti successivi.

Testo vigente dal 30 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-15;154~art4 · fonte del testo