Il fondo d'esercizio annuo e' costituito:

  • 1)dalle eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario, che a cominciare dal 1 luglio 1954, ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno;
  • 2)dalle quote dei soci annuali e dei soci aderenti;
  • 3)dalle rendite del patrimonio;
  • 4)dai contributi dello Stato, di enti e di persone, che non siano destinati ad aumento del patrimonio od a particolari destinazioni;
  • 5)dai proventi della vendita di pubblicazioni;
  • 6)dai proventi dei diritti di accesso al Museo;
  • 7)dai proventi per prestazioni effettuate per conto di Amministrazioni non statali e privati;
  • 8)dai proventi di qualsiasi specie derivanti dalla esplicazione delle proprie attivita'.

Testo vigente dal 30 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-15;154~art5 · fonte del testo