Il fondo d'esercizio annuo e' costituito:
- 1)dalle eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario, che a cominciare dal 1 luglio 1954, ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno;
- 2)dalle quote dei soci annuali e dei soci aderenti;
- 3)dalle rendite del patrimonio;
- 4)dai contributi dello Stato, di enti e di persone, che non siano destinati ad aumento del patrimonio od a particolari destinazioni;
- 5)dai proventi della vendita di pubblicazioni;
- 6)dai proventi dei diritti di accesso al Museo;
- 7)dai proventi per prestazioni effettuate per conto di Amministrazioni non statali e privati;
- 8)dai proventi di qualsiasi specie derivanti dalla esplicazione delle proprie attivita'.
Testo vigente dal 30 marzo 1956
