Lo Stato versa annualmente all'Istituto un contributo ordinario di lire 50.000.000, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri con decorrenza dall'esercizio finanziario 1955-56. All'onere di cui al precedente comma per l'esercizio finanziario 1955-56 sara' provveduto a, carico dello stanziamento del capitolo 533 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-15;154~art6 · fonte del testo