[1]Il contributo ordinario annuo dello Stato, in favore dell'Istituto fissato con legge 20 febbraio 1951, n. 160, in lire 10.000: 000 (dieci milioni) e' elevato a lire 30.000.000 (trenta milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57. Alla copertura della maggiore spesa di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvedera', per gli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 rispettivamente a carico dello stanziamento dei capitoli n. 627 e n. 623 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.
[2]Disposizione finale
Testo vigente dal 19 dicembre 1957
