[1]Il contributo ordinario annuo dello Stato, in favore dell'Istituto fissato con legge 20 febbraio 1951, n. 160, in lire 10.000: 000 (dieci milioni) e' elevato a lire 30.000.000 (trenta milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57. Alla copertura della maggiore spesa di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvedera', per gli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 rispettivamente a carico dello stanziamento dei capitoli n. 627 e n. 623 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

[2]Disposizione finale

Testo vigente dal 19 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-10;1188~art12 · fonte del testo