La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con la qualita' di proprietario, amministratore, rappresentante, consulente o comunque partecipe di societa' o ditte la cui attivita' sia rivolta alla costruzione, sistemazione o manutenzione di strade. I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non prendano parte a quattro adunanze consecutive, decadono dalla carica. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Testo vigente dal 7 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art15 · fonte su Normattiva