I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica. In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati elegge i membri per la loro sostituzione nella prima riunione successiva alla vacanza. Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Testo vigente dal 9 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art14 · fonte su Normattiva