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L'Amministrazione dell'Azienda, e' tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilita' generale dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge. In difetto di norme speciali, si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell'Azienda le norme in vigore per l'Amministrazione dei lavori pubblici. L'Azienda medesima provvede direttamente alle locazioni, ai servizi e alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento, nonche' alla gestione dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati ai servizi delle strade e autostrade statali, e degli auto e motoveicoli, degli impianti e dei macchinari di sua proprieta'. Per i beni gestiti dall'A.N.A.S. la dichiarazione di cui all'articolo 829, primo comma, del Codice civile, e' emessa dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., o, per sua delega, dal direttore generale.
Testo in vigore dal 7 marzo 1961 al 18 aprile 1986
