Art. 8 — Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti
Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attivita' resa presso le aziende termali e' equiparata all'attivita' di continuita' assistenziale. Le equiparazioni di cui al presente comma operano solo se il servizio e' stato prestato in qualita' di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo e con orario di lavoro non inferiore alle 35 ore settimanali. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali non e' incompatibile con l'attivita' prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non e' incompatibile con l'attivita' prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.
Testo vigente dal 8 novembre 2000
