Riordino della legislazione in materia portuale
Art. 12 — Indirizzo e vigilanza sulle Autorità di sistema portuale
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L'autorita' ((di sistema)) portuale e' sottoposta ((all'indirizzo e)) alla vigilanza del Ministro ((delle infrastrutture e dei trasporti)). Sono sottoposte all'approvazione dell'autorita' di vigilanza le delibere del presidente e del comitato ((di gestione)) relative:
- a)all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;
- b)alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico- operativa;
- c)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), e' esercitata dal Ministro ((delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze)). Qualora l'approvazione dell'autorita' di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.
Testo in vigore dal 15 settembre 2016 al 24 febbraio 2018
