Riordino della legislazione in materia portuale
Art. 12 — Indirizzo e vigilanza sulle Autorità di sistema portuale
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L'autorita' portuale e' sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorita' di vigilanza le delibere del presidente e del comitato portuale relative:
- a)all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;
- b)alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico- operativa;
- c)alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), e' esercitata dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro. Qualora l'approvazione dell'autorita' di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1994 al 1 marzo 1998
