Art. 14 — Competenze dell'autorità marittima
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Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorita' portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorita' marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1994 al 24 dicembre 1996
