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Il comitato portuale e' composto:

  • a)dal presidente dell'autorita' portuale, che lo presiede;
  • b)dal comandante del porto sede dell'autorita' portuale, con funzione di vice presidente;
  • c)da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
  • d)da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
  • e)dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;
  • f)dal presidente della provincia o da un suo delegato;
  • g)dal sindaco del comune in cui e' ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;
  • h)dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato;
  • i)da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
  • 1)armatori;
  • 2)industriali;
  • 3)imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
  • 4)spedizionieri;
  • 5)agenti e raccomandatari marittimi;
  • 6)autotrasportatori operanti nell'ambito portuale. I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che e' designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;
  • l)da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorita' portuale, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio. I componenti di cui alle lettere i) e l) del comma 1 sono nominati dal presidente e restano in carica per un quadriennio. La loro designazione deve pervenire al presidente tre mesi prima della scadenza del mandato. Qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, non si procede alla nomina dei relativi componenti. In tale caso, il comitato e' comunque regolarmente costituito. ((In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.)) Il comitato portuale:
  • a)approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;
  • b)adotta il piano regolatore portuale;
  • c)approva la relazione annuale sull'attivita' promozionale, organizzativa ed operativa del porto, nonche' sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo ai Ministeri dei trasporti e della navigazione, del tesoro e delle finanze ed alla Corte dei conti;
  • d)approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo;
  • e)delibera in ordine alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;
  • f)esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) ed i);
  • g)delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;
  • h)delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale;
  • i)delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalita' che lo giustificano;
  • l)delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10;
  • m)delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;
  • n)promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 23. Il comitato portuale si riunisce, su convocazione del presidente, di norma una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1996 al 1 marzo 1998

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1994 al 24 dicembre 1996. 41 parole tolte, 106 parole aggiunte in 8 capoversi.

i) da tolto: tre rappresentanti degli armatori, degli aggiunto: sei rappresentanti delle seguenti categorie:

aggiunto: 1) armatori;

aggiunto: 2) industriali;

aggiunto: 3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18tolto: , degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari e degliaggiunto: ;

aggiunto: 4) spedizionieri;

aggiunto: 5) agenti e raccomandatari marittimi;

aggiunto: 6) autotrasportatori operanti nell'ambito tolto: del porto, unitariamente designati dalle organizzazioni di categoria aggiunto: portuale. I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che e' designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;

l) da tolto: tre aggiunto: sei rappresentanti dei lavoratoriaggiunto: , dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel portotolto: , designati, con elezione a scrutinio segreto con voto singolo, dai lavoratori stessi aggiunto: ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorita' portuale, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio. I componenti di cui alle lettere i) e l) del comma 1 sono … componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di tolto: entrata in vigore della presente legge aggiunto: nomina del presidente. Il comitato portuale:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art9 · fonte del testo