L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, modificata con leggi 10 dicembre 1957, n. 1188, 5 maggio 1976, n. 257, e 14 febbraio 1987, n. 42, incluso nel paragrafo sesto, di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e' riordinato secondo le norme della presente legge. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, di seguito denominato "Istituto", dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, rientra fra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Nel rispetto delle sue finalita' istituzionali, l'Istituto adotta propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, la gestione finanziaria e contabile, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168. L'Istituto ha la propria sede centrale presso l'Universita' "La Sapienza" di Roma o comunque nella provincia di Roma.

Testo vigente dal 24 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;153~art1 · fonte su Normattiva