Art. 2
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Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti nella stessa misura ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di riversibilita', dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali ed assimilati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313.
Testo in vigore dal 9 luglio 1991 al 9 ottobre 2010
