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Il disimpegno di tutta l'attivita' relativa alle opera marittime, finora, di competenza degli ordinari uffici del Genio civile e delle sezioni autonome per il Servizio escavazione porti marittimi, e' trasferito alla competenza degli uffici del Genio civile per le opere marittime aventi le sedi e la circoscrizione di cui alla tabella annessa alla presente legge, vistata dal, Ministro per i lavori pubblici. Le sezioni autonome del Genio civile per il Servizio escavazione dei porti marittimi di Livorno, Napoli, Bari, Venezia, istituito con l'art. 3 del regio decreto 5 luglio 1934, sono soppresse. Rimangono immutate le competenze e l'organizzazione del Servizio per l'escavazione dei porti marittimi di cui al regio decreto 5 luglio 1934, e ai regi decreti-legge 17 gennaio 1935, n. 105 e 28 giugno 1937, n. 943.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1953 al 16 dicembre 2010
