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Entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, in relazione all'entita' dei lavori e alla loro piu' sollecita esecuzione, potranno essere apportate modifiche alla competenza territoriale e alle sedi degli uffici del Genio civile per le opere marittime di cui ai precedente art. 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-01-05;24~art4 · fonte del testo