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Il nuovo ordinamento dei servizi per le opere marittime entrera' in vigore con l'inizio dell'anno finanziario La gestione amministrativa e contabile degli appalti e forniture eseguiti nei limiti delle autorizzazioni disposte ed impegni assunti con provvedimenti di data anteriore a tale passaggio rimane nella competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-01-05;24~art5 · fonte del testo