Riorganizzazione del dopolavoro dei monopoli di Stato

Art. 9 — Amministrazione ed erogazione dei fondi

Salvo quanto stabilito alla lettera c) dell'articolo 6, l'amministrazione dei fondi di cui al precedente articolo e di ogni altra eventuale entrata, nonche' l'erogazione delle spese occorrenti, e' affidata al direttore generale dei monopoli di Stato che provvede a mezzo dell'ufficio centrale.

Testo vigente dal 5 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-01;217~art9 · fonte su Normattiva