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L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Ente e dei singoli suoi servizi. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, puo' essere sciolto, per gravi ed accertate irregolarita' amministrative, il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente. Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario e la durata della sua nomina, che non puo' comunque essere fatta per un periodo superiore ad un anno.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008
