Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Ente e dei singoli suoi servizi. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, puo' essere sciolto, per gravi ed accertate irregolarita' amministrative, il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente. Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario e la durata della sua nomina, che non puo' comunque essere fatta per un periodo superiore ad un anno.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-12-19;2390~art5 · fonte del testo