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Con decreti dei Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per la marina mercantile, si provvedera', previo parere di apposita Commissione, ad assegnare all'una e all'altra delle due Amministrazioni il personale appartenente ai ruoli soggetti a ripartizione. L'assegnazione a ciascuna delle due Amministrazioni puo' essere effettuata anche in eccedenza al numero dei posti a ciascuna di esse attribuiti nella annessa tabella, in misura, peraltro, non superiore al terzo dei posti stessi, calcolato distintamente per ogni ruolo.

Testo in vigore dal 4 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-13;560~art3 · fonte del testo