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L'ordine di collocamento del personale nei ruoli nei quali, a norma del precedente art. 2, vengono assorbiti i ruoli dell'ex Commissariato generale per la pesca, e' determinato dall'anzianita' di grado e, a parita' di anzianita' di grado, da quella del grado o dei gradi precedenti salva la conservazione dell'ordine di collocamento nel ruolo di provenienza. Il personale eventualmente assegnato alle due Amministrazioni in applicazione del secondo comma del precedente art. 3 verra' collocato in ruolo nella posizione di soprannumero. I posti cosi' risultanti in soprannumero saranno assorbiti soltanto in seguito a promozioni al grado superiore o a cessazione dai servizio del personale stesso. In corrispondenza dei predetti posti in soprannumero saranno tenuti vacanti altrettanti posti nei gradi iniziali.

Testo in vigore dal 4 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-13;560~art4 · fonte del testo