Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1954 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'ordine di collocamento del personale nei ruoli nei quali, a norma del precedente art. 2, vengono assorbiti i ruoli dell'ex Commissariato generale per la pesca, e' determinato dall'anzianita' di grado e, a parita' di anzianita' di grado, da quella del grado o dei gradi precedenti salva la conservazione dell'ordine di collocamento nel ruolo di provenienza. Il personale eventualmente assegnato alle due Amministrazioni in applicazione del secondo comma del precedente art. 3 verra' collocato in ruolo nella posizione di soprannumero. I posti cosi' risultanti in soprannumero saranno assorbiti soltanto in seguito a promozioni al grado superiore o a cessazione dai servizio del personale stesso. In corrispondenza dei predetti posti in soprannumero saranno tenuti vacanti altrettanti posti nei gradi iniziali.
Testo in vigore dal 4 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
