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La Commissione di cui al precedente art. 3, da nominarsi con decreto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la marina mercantile, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' composta: da un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato, presidente; da due funzionari del Ministero dell'agricoltura, e delle foreste, designati dal Ministro, membri; da due funzionari del Ministero della marina mercantile, designati dal Ministro, membri; da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di grado non inferiore al nono, segretario senza voto.

Testo in vigore dal 4 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-13;560~art5 · fonte del testo