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Alla maggiore spesa di lire 500.000 per l'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione per somma di uguale importo del capitolo n. 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio nonche' al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a quello del Ministero della marina mercantile in relazione alla ripartizione dei ruoli ed alla conseguente ripartizione del personale previste dalla presente legge.
Testo in vigore dal 4 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
