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Ai Comuni e alle Province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguono il pareggio economico del bilancio, e' concesso un contributo, per ciascuno degli anni 1966, 1967 e 1968, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali. Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni e aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma e' ridotta a meta'. Il contributo anzidetto e' determinato annualmente con le modalita' previste con il penultimo e con l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Testo in vigore dal 22 agosto 1966 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;637~art1 · fonte del testo